Art. 1157 c.c. — Possesso di titoli di credito
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Gli effetti del possesso di buona fede dei titoli di credito sono regolati dal titolo V del libro IV.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1994 — Effetti del possesso di buona fede
Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformita' delle norme che ne disciplinano la circolazione, non e' soggetto a rivendicazione.…
Art. 1147 — Possesso di buona fede
E' possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto. La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede e' presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto.…
Art. 1153 — Effetti dell'acquisto del possesso
… mobili da parte di chi non ne e' proprietario, ne acquista la proprieta' mediante il possesso, purche' sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprieta'. La proprieta' si acquista libera da diritti altrui…
Art. 1155 — Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri
… contratti aliena a piu' persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso e' preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data posteriore.…
Art. 535 — Possessore di beni ereditari
Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni. Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredita'…
Art. 2926 — Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
… sessanta giorni dall'assegnazione, rivolgersi contro l'assegnatario che ha ricevuto in buona fede il possesso, al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l'assegnazione. La stessa facolta' spetta ai terzi che avevano sulla…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il conflitto tra successivi acquirenti della stessa cosa mobile dalla medesima persona è regolato dall'art. 1155, il quale dà la preferenza a colui che ha conseguito in buona fede il possesso della cosa, ancorchè il suo acquisto sia di data posteriore. Norma sostanzialmente identica era, nel codice anteriore (art. 1126), inserita in tema degli effetti dei contratti; ma la disposizione ha sede più adatta nel titolo del possesso, giacchè essa si configura come un'applicazione del principio generale enunciato nell'art. 1153. In conformità del codice del 1865 (art. 707) ho escluso (articolo 1156) l'applicabilità del principio «possesso vale titolo» alle universalità di mobili. In genere, tali aggregati, a differenza delle singole cose mobili, non sono destinati a una rapida circolazione, nè vi sono per essi le difficoltà, che si presentano per le cose singole, di conoscere la loro provenienza. Ho inoltre escluso che il principio trovi applicazione per i beni mobili iscritti in pubblici registri, poichè il regime di acquisto di questi beni è in gran parte modellato su quello degli immobili.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 545
Quanto al possesso di buona fede dei titoli di credito, i relativi effetti sono regolati nel libro delle obbligazioni. Dell'usucapione.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 546
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1157 · fonte su Normattiva