Art. 1403 c.c. — Forme e pubblicita'
[1]La dichiarazione di nomina e la procura o l'accettazione della persona nominata non hanno effetto se non rivestono la stessa forma che le parti hanno usata per il contratto, anche se non prescritta dalla legge.
[2]Se per il contratto e' richiesta a determinati effetti una forma di pubblicita', deve agli stessi effetti essere resa pubblica anche la dichiarazione di nomina, con l'indicazione dell'atto di procura o dell'accettazione della persona nominata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva