Art. 1469 c.c. — Contratto aleatorio
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volonta' delle parti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volonta' delle parti.
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Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 1390 — Vizi della volonta'
Il contratto e' annullabile se e' viziata la volonta' del rappresentante. Quando pero' il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto e' annullabile solo se era viziata la volonta' di questo.…
Art. 33
… dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo…
Art. 920 — Norme applicabili
Salvo quanto e' disposto dagli articoli precedenti, si applicano ai consorzi volontari ivi indicati le norme stabilite per la comunione.…
Art. 41 — Norme applicabili
Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11. Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all'articolo 35.…
Art. 23 — Rinvio
Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3, 5, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 42, 43 e 45.…
Art. 241 — Norme applicabili al contratto di costruzione
Per quanto non e' disposto dal presente capo, al contratto di costruzione si applicano le norme che regolano il contratto di appalto.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
La clausola rebus sic stantibus adduce a una semplice revisione del contratto non solamente nel caso, già ricordato, in cui la parte, di fronte alla domanda di risoluzione, offra di esso un'equa modificazione, ma anche per i contratti che hanno per oggetto obbligazioni di una sola delle parti; per questi contratti il nuovo codice ammette, secondo i casi, una riduzione delle obbligazioni assunte o un mutamento nel contenuto di esse, capace di ricondurre ad equità l'economia del rapporto (art. 1468). Si ha poi talvolta sola revisione di corrispettivo (articolo 1664); mentre, in altre ipotesi (art. 1623), il sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni può portare, secondo le circostanze, a revisione di una di esse o a risoluzione. Dei singoli contratti. DELLA VENDITA.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 666
Questo contratto rientra nell'attività quotidiana di ogni ceto di persone; e perciò in tutti i codici comparisce in testa alla parte speciale dei contratti. Maggiore importanza la sua disciplina viene ad assumere a causa della fusione di tutte le norme relative alla vendita di cose mobili, finora sparse nel codice civile, nel codice di commercio e nelle leggi speciali. Questa nuova situazione legislativa ha imposto anzitutto una diversa sistemazione della materia, meglio rispondente alle esigenze di ordine e chiarezza. Nel vecchio codice infatti le norme sulla vendita mobiliare ed immobiliare erano disordinatamente commiste, tanto che era difficile comprendere il singolo riferimento; nel nuovo codice invece si è nettamente separata la disciplina della vendita di cose mobili dalla disciplina della vendita di cose immobili, per quanto l'una e l'altra siano rimaste dominate da norme generali, comuni ad ogni tipo di vendita. Nel codice abrogato si dava maggior rilievo alla vendita immobiliare in omaggio a un vecchio e superato orientamento economico. Il nuovo codice invece ha sviluppato notevolmente la disciplina della vendita mobiliare, considerando sia la sua maggiore frequenza rispetto a quella immobiliare sia l'importanza che ha assunto nell'economia moderna la proprietà mobiliare. Disposizioni generali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 667
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1469 · fonte su Normattiva