Art. 1473 c.c. — Determinazione del prezzo affidata a un terzo
[1]Le parti possono affidare la determinazione del prezzo a un terzo, eletto nel contratto o da eleggere posteriormente.
[2]Se il terzo non vuole o non puo' accettare l'incarico, ovvero le parti non si accordano per la sua nomina o per la sua sostituzione, la nomina, su richiesta di una delle parti, e' fatta dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva