Art. 1555 c.c. — Applicabilita' delle norme sulla vendita
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Risoluzione per inadempimento - Risoluzione parziale del contratto ad esecuzione istantanea - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti. (Nella specie, la S.C. ha affermato la configurabilità della risoluzione parziale quanto al contratto di permuta di un terreno edificabile con le plurime e autonome unità delle costruzioni da realizzare sul terreno trasferito).
Riguarda ancheart. 1458 Codice civileart. 1472 Codice civile
Precedenti: 626965-01
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Divieto di stipula di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Ambito applicativo - Finalità - Permuta avente a oggetto un immobile futuro - Inclusione - Fattispecie.
Il divieto di stipula di cui all'art.8 del d.lgs. n. 122 del 2005 si applica a tutti gli atti traslativi della proprietà, sia con effetti immediati che differiti, posti in essere dal costruttore a favore di una persona fisica e aventi ad oggetto un immobile da costruire che sia gravato da ipoteca o pignoramento, stante la finalità di tutela dell'acquirente dal rischio di inadempienze del costruttore e dal pericolo di veder sottoporre l'immobile acquistato a procedure di esecuzione immobiliare o concorsuali; vi rientrano pertanto anche i contratti di permuta che abbiano ad oggetto un immobile futuro, il cui acquisto si produce quando il bene viene ad esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale del Notaio rogante il quale, in un contratto di permuta di un terreno con due appartamenti da costruire e contestuale stipula di finanziamento da parte del costruttore - atto quest'ultimo al quale aveva partecipato il proprietario del terreno permutato, nonché acquirente dell'immobile erigendo, nella qualità di terzo datore di ipoteca - non aveva proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote, così esponendo il compratore alla garanzia reale per l'intero debito contratto dal costruttore).
Riguarda ancheart. 8 d.lgs. 122/2005art. 1472 Codice civileart. 1552 Codice civile
Precedenti: 616566-01, 642077-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
La risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 c.c. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato - secondo la valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione di legge o vizi logici - non da un'unica cosa infrazionabile, ma da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti. (Nella specie, la S.C. ha affermato la configurabilità della risoluzione parziale quanto al contratto di permuta di un terreno edificabile con le plurime e autonome unità delle costruzioni da realizzare sul terreno trasferito).
Rv. 676947-01
Il divieto di stipula di cui all'art.8 del d.lgs. n. 122 del 2005 si applica a tutti gli atti traslativi della proprietà, sia con effetti immediati che differiti, posti in essere dal costruttore a favore di una persona fisica e aventi ad oggetto un immobile da costruire che sia gravato da ipoteca o pignoramento, stante la finalità di tutela dell'acquirente dal rischio di inadempienze del costruttore e dal pericolo di veder sottoporre l'immobile acquistato a procedure di esecuzione immobiliare o concorsuali; vi rientrano pertanto anche i contratti di permuta che abbiano ad oggetto un immobile futuro, il cui acquisto si produce quando il bene viene ad esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale del Notaio rogante il quale, in un contratto di permuta di un terreno con due appartamenti da costruire e contestuale stipula di finanziamento da parte del costruttore - atto quest'ultimo al quale aveva partecipato il proprietario del terreno permutato, nonché acquirente dell'immobile erigendo, nella qualità di terzo datore di ipoteca - non aveva proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote, così esponendo il compratore alla garanzia reale per l'intero debito contratto dal costruttore).
Rv. 675682-01
Collegamenti
Art. 2925 — Norme applicabili all'assegnazione forzata
Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.…
Art. 2315 — Norme applicabili
Alla societa' in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla societa' in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti.…
Art. 1026 — Applicabilita' delle norme sull'usufrutto
Le disposizioni relative all'usufrutto si applicano, in quanto compatibili, all'uso e all'abitazione.…
Art. 2454 — Norme applicabili
Alla societa' in accomandita per azioni sono applicabili le norme relative alla societa' per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.…
Art. 128 — Ambito di applicazione e definizioni
Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformita' dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformita', le modalita' di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali…
Art. 1862 — Norme applicabili
L'alienazione dell'immobile, se fatta a titolo oneroso, e' soggetta alle norme stabilite per la vendita. L'alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito e' soggetta alle norme stabilite per la donazione.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Anche nella definizione della permuta, come in quella della vendita (n. 668), si è dato opportuno rilievo all'effetto reale traslativo, il quale, pur quando vi è scambio di cose e di diritti, si produce per il solo fatto del consenso (art. 1552). Si accenna allo scambio di cose o di diritti senza volere escludere che oggetto di permuta possa essere il trasferimento di una cosa in corrispettivo del trasferimento di un diritto. Il generico rinvio alle norme della vendita, contenuto nell'art. 1555, ha permesso di evitare la riproduzione degli articoli 1550, 1551 e 1553 del codice civile abrogato, i quali, nonostante qualche apparenza, non contenevano, come è noto, principii speciali alla permuta. Fu riprodotta invece la sostanza dell'art. 1552, più che altro allo scopo di risolvere la questione dell'importo del risarcimento dei danni, che deve liquidarsi secondo le norme della vendita, non secondo le regole generali. Assorbita nell'azione generale di rescissione per lesione quella speciale prevista per la vendita nell'art. 1529 del codice del 1865, non aveva più ragione d'essere nemmeno l'art. 1554 di detto codice. Esso, nel secondo comma, dava le direttive per distinguere la vendita dalla permuta nel caso di rifacimento in danaro; ma la dottrina potrà, in base ai principi generali, venire alle medesime conclusioni a cui aveva aderito il codice abrogato. Nuova è la disposizione dell'art. 1554 circa la divisione in parti uguali delle spese del contratto; ma il principio era già accolto in dottrina, sulla considerazione della reciprocità dell'interesse delle parti. DEL CONTRATTO ESTIMATORIO.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 680
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1555 · fonte su Normattiva