Art. 1562 c.c.Pagamento del prezzo

[1]Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo e' corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.

[2]Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo e' pagato secondo le scadenze d'uso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1562 · fonte su Normattiva