Art. 1562 c.c. — Pagamento del prezzo
[1]Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo e' corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.
[2]Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo e' pagato secondo le scadenze d'uso.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva