Il contratto di locazione disciplinato nel libro delle obbligazioni comprende esclusivamente la locazione di cose. La locatio operarum è regolata nel libro del lavoro, come quella che si inserisce, in funzione collaborativa, nell'organizzazione dell'impresa. La locatio operis, avente per oggetto la prestazione del risultato di un lavoro a rischio del suo produttore, forma argomento di separata disciplina, a seconda che l'attività diretta a quella prestazione presupponga un'impresa organizzatrice del capitale e del lavoro altrui (contratto di appalto, contratto di trasporto, ecc.) o l'impiego prevalente del lavoro proprio da parte dell'obbligato (lavoro autonomo). Non sono state considerate sotto il profilo della locazione nè la mezzadria nè la soccida. Il conduttore è sempre un imprenditore autonomo; il mezzadro e soccidario sono invece associati del concedente e del soccidante, e insieme, l'uno e l'altro, creano l'impresa che conduce il fondo e che produce. E precisamente perchè danno vita all'organizzazione di un'impresa produttiva, i contratti di mezzadria, di colonia e di soccida sono stati collocati nel libro del lavoro.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 686
Il contratto di locazione di cose ha conservato la struttura tradizionale. L'elemento comune a tutte le locazioni, qualunque sia la natura delle cose che ne formano l'oggetto, ossia la concessione temporanea del godimento della cosa verso corrispettivo, ha determinato la formulazione di disposizioni generali racchiuse in una prima sezione. Questa domina le successive, le quali non contengono se non integrazioni, deroghe o adattamenti consigliati dalla particolare natura dell'oggetto del contratto. Le norme della locazione si applicano alle cose immobili e mobili. Là dove si è ritenuto di dare una disciplina particolare per queste ultime, si è avuto cura di dichiararlo. Le lacune del vigente regolamento sono così colmate, con profitto dei rapporti frequenti costituiti da locazione di animali, di vetture, di biciclette, di abiti da sera, di battelli di piacere, di apparecchi, di contatori, di macchine agricole, ecc. Con riguardo alla natura delle cose, una distinzione si è fatta a seconda che il godimento di esse non esige l'attività del conduttore o consiste nell'adibirle a scopo produttivo; in questo secondo caso il godimento costituisce, nel tempo stesso, oggetto di un diritto e oggetto di un dovere: il dovere è posto non solo verso il locatore ma anche verso la collettività, interessata a che le cose produttive diano frutti al massimo grado. Questo diritto-dovere giustifica le norme speciali che sono state dettate per la locazione dei beni produttivi in generale e particolarmente per quella che ha per oggetto i fondi rustici, cioè una categoria di beni cospicua, interessante la vita nazionale. Il contratto col quale si danno in godimento beni produttivi si è denominato «affitto», per indicare con termine breve una sottospecie della locazione, caratterizzata dalla particolare natura della cosa che ne forma oggetto. Dissi che la locazione dei fondi rustici è la più importante tra le locazioni di beni produttivi. Soggiungo che il conduttore di un fondo rustico è un imprenditore, che esercita l'impresa su fondo altrui; può essere un imprenditore capitalista o un imprenditore lavoratore, e cioè può organizzare soltanto il lavoro altrui ovvero far ricorso al lavoro altrui come integrazione di quello proprio o di quello della propria famiglia. Per il piccolo imprenditore agricolo, conduttore di fondo altrui, si sono dettate, con riguardo alla sua posizione nella economia della produzione, alcune norme particolari.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 687
Nell'art. 1572 si è ripetuto che la locazione novennale è atto di ordinaria amministrazione, per commisurarvi la capacità di concluderla, sia nella veste di locatore che in quella di conduttore. Peraltro, quando, si è trattato di stabilire i riflessi esterni del contratto di fronte a terzi subentranti nel diritto del locatore, la durata suddetta si è riportata in più stretti limiti: così negli articoli 954, secondo comma, 976, 999, 1606 e 1800, quarto comma. Il coordinamento dell'art. 1572 col primo comma dell'art. 1361 avrebbe importato il rispetto dell'intera locazione novennale in caso di avveramento della condizione; ma ciò non è apparso equo, e si è disposto chè in tal caso stano rispettata le locazioni non eccedenti il triennio. Con una norma espressa sì è poi stabilito che sono da considerare atti eccedenti l'ordinaria amministrazione le anticipazioni del prezzo della locazione (e quale anticipazione deve considerarsi la cessione) per una durata superiore a un anno (art. 1572, secondo comma).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 688