Art. 1584 c.c. — Diritti del conduttore in caso di riparazioni
[1]Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entita' del mancato godimento.
[2]Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che e' necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore puo' ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva