Art. 1607 c.c.Durata massima della locazione di case

La locazione di una casa per abitazione puo' essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1607 · fonte su Normattiva