Art. 1645 c.c.Riconsegna del bestiame

[1]Nel caso previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualita', eta' e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualita' o di quantita' contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi e' eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne e' fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.

[2]La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.

[3]Si applica altresi' la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.

[4]Sono salve le disposizioni delle norme corporative e i patti diversi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1645 · fonte su Normattiva