Art. 1719 c.c. — Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato
Il mandante, salvo patto contrario, e' tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva