Art. 1844 c.c.Garanzia

[1]Se per l'apertura di credito e' data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo fatto che l'accreditato cessa di essere debitore della banca.

[2]Se la garanzia diviene insufficiente, la banca puo' chiedere un supplemento di garanzia o la sostituzione del garante. Se l'accreditato non ottempera alla richiesta, la banca puo' ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della garanzia o recedere dal contratto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1844 · fonte su Normattiva