Art. 1878 c.c. — Mancanza di pagamento delle rate scadute
In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il creditore della rendita, anche se e' lo stesso stipulante, non puo' domandare la risoluzione del contratto, ma puo' far sequestrare e vendere i beni del suo debitore affinche' col ricavato della vendita si faccia l'impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva