Il libro si apre con una norma di collegamento con la Carta del lavoro, le cui dichiarazioni, ai sensi della legge 30 gennaio 1941, n. 14, costituiscono i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. La dich. II della Carta del lavoro che eleva il lavoro dell'imprenditore così come il lavoro del prestatore d'opera, il lavoro in tutte le sue forme, organizzative ed esecutive, intellettuali tecniche e manuali, alla funzione di dovere sociale, tutelato a questo titolo dallo Stato, costituisce la fondamentale premessa di questo libro e ne delimita l'orizzonte (art. 2060). Gli articoli 2061 e 2062 danno il quadro generale delle fonti nell'ordine corporativo dividendole in due gruppi, in relazione al loro oggetto. Nel primo gruppo (art. 2061) sono considerate le fonti aventi per oggetto l'ordinamento delle categorie professionali e cioè quelle concernenti l'inquadramento delle categorie stesse, l'organizzazione delle associazioni professionali, il collegamento tra esse e gli altri organi dello Stato. Per tale gruppo di fonti il codice si limita a una norma di rinvio. Nel secondo gruppo (art. 2062) sono considerate le fonti aventi per oggetto la disciplina dell'esercizio professionale delle attività economiche. In quest'ordine di fonti rientrano, accanto alle leggi e ai regolamenti, le norme corporative, della cui efficacia particolarmente il titola I si occupa, trattandosi di fonti che vertono sulla stessa materia regolata dal codice con funzione integratrice. Nel testo precedente erano menzionate anche le tariffe emanate dalle associazioni professionali: tale menzione non è stata riprodotta nel testo coordinato, perchè evidentemente nell'art. 2062 non potevano essere specificamente richiamati atti che non figurassero già indicati in via generale tra le fonti del diritto nelle disposizioni preliminari del codice. E ciò senza voler risolvere qui la questione se le tariffe suddette, sulle quali devono pure pronunziarsi gli organi corporativi, rientrino nel concetto di norme corporative o di regolamenti. Tuttavia la menzione delle tariffe è stata conservata in altri punti del codice (ad esempio, nell'art. 2233), sicchè dalla sua soppressione nell'art. 2062 non si può affatto arguire che si sia inteso negare o comunque sminuire l'efficacia giuridica delle tariffe. Fondato sulla diretta collaborazione delle categorie produttive con lo Stato, il corporativismo ha coperto la distanza prima intercorrente tra il comando della legge e l'autonomia del contratto individuale, con un sistema di fonti regolatrici in cui trova espressione l'autodisciplina delle categorie. La duttilità di queste fonti permette l'attuazione di un sistema di economia controllata, in sostituzione della vecchia economia liberale, senza vulnerare quell'esigenza fondamentale dell'economia che è l'aderenza della sua disciplina alle diverse situazioni. L'economia corporativa vuole essere infatti un'economia ordinata secondo direttive politiche unitarie, ma non un'economia uniforme, rigida e mortificata. È questa una suprema necessità di ogni tempo, ma sopratutto del nostro tempo, in cui l'economia italiana deve prepararsi a valorizzare il potenziale di lavoro del nostro popolo e ad assolvere gli imponenti compiti che la vittoria delle armi le assegnerà, portandola dal piano nazionale al piano imperiale. DELLE ORDINANZE CORPORATIVE E DEGLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 807