Art. 2067 c.c. — Soggetti
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
I contratti collettivi di lavoro sono stipulati dalle associazioni professionali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 2069 — Efficacia
Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria d'imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia. In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo …
Art. 51 — Norme di rinvio ai contratti collettivi
Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e i contratti…
Art. 2073 — Denunzia
La denunzia del contratto collettivo deve farsi almeno tre mesi prima della scadenza. Se, avvenuta la denunzia, le associazioni professionali non hanno, un mese prima della scadenza, provveduto alla stipulazione e al deposito del nuovo contratto collettivo, ed…
Art. 11 — Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti
Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni e' applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle…
Art. 2070 — Criteri di applicazione
L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attivita' effettivamente esercitata dall'imprenditore. Se l'imprenditore esercita distinte attivita' aventi carattere autonomo, si applicano…
Art. 2076 — Contratto collettivo annullabile
Il contratto collettivo annullabile conserva efficacia fino a che intervenga una sentenza di annullamento passata in giudicato. La domanda di annullamento e' proposta davanti la magistratura del lavoro dalle associazioni interessate o dal pubblico ministero. La…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Circa le sanzioni da applicarsi in caso di inosservanza delle norme prevedute in questo caso, resta ferma quantunque il codice non ne faccia espressa menzione, la disposizione dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, u. 163. secondo la quale si applicano le norme relative ai contratti collettivi di lavoro. DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO E DELLE NORME EQUIPARATE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 812
Il contratto collettivo di lavoro, sotto l'aspetto normativo, trova nel codice un'organica disciplina la quale, pur essendo sostanzialmente conforme all'ordinamento in vigore, attinge anche alla larga elaborazione che l'istituto ha avuto nella dottrina e nella pratica giurisprudenziale. Nell'ordinamento vigente l'istituto conserva il carattere fondamentale impressogli dalla legge sindacale del 3 aprile 1926. n 563. e dal R. decreto 1° luglio 1926. n. 1130, ma in alcuni punti è stato modificato da leggi posteriori. Ne risulta una disciplina che rende talvolta disagevole la ricerca della norma applicabile al caso concreto. Inoltre è da rilevare che, nonostante i numerosi interventi legislativi, regna tuttora incertezza nella soluzione di alcuni delicati problemi rimasti affidati ai responsi non sempre univoci della giurisprudenza. Nel regolare la materia di questo capo il codice ha inteso sceverare le norme fondamentali, coordinarle strettamente tra loro ed apportarvi quelle modificazioni e integrazioni che servono ad eliminare questioni e a rendere quindi più chiaro il significato della legge.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 813
L'art. 2067 ribadisce il concetto che la stipulazione del contratto collettivo di lavoro è funzione pubblica demandata alle associazioni professionali. Al riguardo giova ricordare che l'ordinamento sindacale vigente fino al 1934 stabiliva, per la stipulazione del contratto collettivo, un sistema di controlli (autorizzazioni e ratifiche), che subordinava l'attività delle associazioni di grado inferiore al consenso di quelle di grado superiore. Inoltre l'associazione di grado superiore, in virtù dello statuto poteva sostituirsi, anche permanentemente, nella stipulazione del contratto collettivo a quella inferiore. Contro questo sistema che aveva determinato l'atrofia delle associazioni di grado semplice, ha reagito la legge 5 febbraio 1934, disponendo che le associazioni collegate da una corporazione sono autonome nel campo sindacale (art. 7). In relazione a questo principio furono emanati i nuovi statuti delle associazioni professionali, i quali riconoscono solo alle federazioni nazionali di categoria e, entro una sfera ben definita, alle confederazioni la potestà di stipulare i contratti collettivi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 814
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2067 · fonte su Normattiva