Art. 2093 c.c. — Imprese esercitate da enti pubblici
[1]Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.
[2]Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.
[3]Sono salve le diverse disposizioni della legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva