Gli articoli 2099-2102 contengono le norme fondamentali e di generale applicazione in materia di retribuzione del lavoro, restando riservate alla legislazione speciale, alla regolamentazione corporativa, nonchè ai contratti individuali, nei limiti consentiti, le specificazioni e gli adattamenti richiesti per le diverse categorie o nei singoli casi concreti. La molteplice varietà delle forme di retribuzione, ammessa dall'art. 2099, è conforme alle esigenze pratiche e corrisponde anche agli orientamenti del sistema corporativo: non è esclusa la forma della retribuzione in natura, la quale, largamente diffusa in molte imprese, specie col carattere di compenso integrativo o supplementare, oramai non presenta più, sotto il controllo delle organizzazioni sindacali, gli inconvenienti e gli svantaggi in altri tempi lamentati. Notevole è la disposizione del secondo comma dell'art. 2099, in quanto, accogliendo l'opinione dominante, non considera la previa determinazione della retribuzione come un elemento essenziale per la validità del contratto di lavoro: epperò, in mancanza di accordo delle parti, resta autorizzato il giudice a provvedere secondo il suo equo criterio e con le cautele del caso. La libera scelta della forma di retribuzione è presupposta dall'art. 2099, ma subisce una importante eccezione con l'art. 2100, che, uniformandosi alla prassi corporativa e alle giuste esigenze di tutela degli interessi dei lavoratori, rende obbligatorio il cottimo ogni qualvolta il prestatore di lavoro nell'esercizio della sua attività risulti vincolato all'osservanza di un dato ritmo produttivo, che lo costringa a compiere sforzi superiori al normale. L'apprezzamento di questa situazione, intorno a cui è difficile prestabilire criteri tassativi e generali e che d'altra parte è relativo ai vari rami di industria, è stato opportunamente rimesso alle norme corporative. Così pure, per quanto riguarda i criteri di determinazione delle tariffe di cottimo, data la delicatezza della materia e le divergenze che persistono sull'interpretazione del così detto cottimo corporativo, è parso prudente lasciare ampio campo alla disciplina delle norme corporative e, per quanto di ragione, dei contratti individuali, sotto le direttive di ordine generale tracciate nella dich. XIV della Carta del lavoro. L'articolo 2101 si limita perciò solo ad alcune disposizioni sul periodo di esperimento delle tariffe, sulle condizioni che legittimano la modificazione o sostituzione delle stesse, infine sul diritto dei prestatori di lavoro a conoscere tutti i dati interessanti la formazione e l'applicazione delle tariffe.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 850
Della partecipazione agli utili si occupa l'art. 2102 per dirimere, secondo l'indirizzo più diffuso e attendibile, alcune questioni controverse. La partecipazione, salvo che sia disposto diversamente, deve riferirsi agli utili netti e calcolarsi, per le imprese soggette ad obbligo di pubblicazione del bilancio, in base alle risultanze di quest'ultimo, se regolarmente approvato e pubblicato, senza che, in tal caso, possa essere consentito agli aventi diritto un sindacato o controllo di merito sulla gestione: ciò che altererebbe profondamente la natura e il normale svolgimento del rapporto di lavoro subordinato.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 851