Art. 2133 c.c. — Attestato di tirocinio
Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non e' obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva