Art. 22 c.c. — Azioni di responsabilita' contro gli amministratori
Le azioni di responsabilita' contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva