I titoli V e VI sono dedicati alla disciplina delle società, come strumenti essenziali dell'attività produttiva sopratutto in relazione all'organizzazione delle forze associate del lavoro e del risparmio dell'impresa. Come nel libro delle obbligazioni sono stati rifusi in un sistema unitario i contratti civili e commerciali, così nella nuova disciplina delle società risultano coordinate in un sistema unitario le diverse figure di società, eliminando quella soluzione di continuità che sino ad oggi esisteva tra società civili e società commerciali. Dal tipo più elementare della società semplice, a cui pure viene riconosciuta una limitata autonomia patrimoniale, si passa gradualmente alla società in nome collettivo e in accomandita semplice, con più accentuata autonomia patrimoniale, fino ai tipi di società più complessi, con personalità giuridica: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata, società cooperative. Le innovazioni più importanti riguardano la società a garanzia limitata e la società per azioni, la prima riservata specialmente alle imprese di proporzioni più modeste; la seconda destinata alle imprese di maggiori proporzioni, che costituiscono i capisaldi della moderna economia organizzata. La società a responsabilità limitata, che ha già fatto un'esperienza ventennale nella Venezia Giulia e Tridentina, è favorita da notevoli facilitazioni per ciò che riguarda specialmente il trasferimento delle quote, l'amministrazione, i controlli. La società per azioni acquista una struttura più robusta e viene circondata da una disciplina più severa. Gli eccessi della dottrina individualistica, di cui era rimasto schiavo il codice di commercio, portano in notevole misura la responsabilità di quegli abusi in materia di società per azioni, che, per quanto episodici nel quadro storico dell'istituto, hanno non poco contribuito a creare intorno alla società per azioni un'atmosfera di ingiustificata prevenzione. Il problema politico non era quello di mortificare la società per azioni con una legislazione di sospetto, poichè la società per azioni rappresenta uno degli strumenti più essenziali della moderna economia organizzata, di cui si avvale su larga scala anche lo Stato per la gestione di molte imprese; ma era quello di restituire alla società per azioni la chiarezza della sua funzione, come leva del risparmio e del lavoro per le maggiori imprese produttive a servizio della Nazione, sgombrando il terreno da quelle forme degenerative, che sotto l'impero del mal costume liberale avevano troppo facilmente allignato. Intorno a questo problema dal 1895 ad oggi erano falliti numerosi progetti. Solo il clima fascista poteva permettere al nuovo codice di vincere le difficoltà, con una riforma di impronta corporativa. L'odierna riforma infatti è totalitaria e investe l'organizzazione dei controlli, il regime dei gruppi e delle partecipazioni, la responsabilità dell'unico azionista, il funzionamento delle assemblee, la responsabilità dei promotori e degli amministratori, l'organizzazione degli obbligazionisti, la formazione del bilancio, le garanzie dell'integrità del capitale di fronte ai terzi, la tutela dei diritti del lavoro associato nell'impresa. Nuove sono in particolare le norme sulle società con partecipazione dello Stato e sulle società di interesse nazionale, in cui trova espressione uno degli orientamenti più interessanti della moderna economia, specialmente in relazione ai problemi dell'autarchia. Anche la società cooperativa trova nel nuovo codice una disciplina profondamente innovatrice, liberata dagli equivoci del codice di commercio e notevolmente rafforzata, in modo che l'istituto possa adeguatamente assolvere i nuovi importanti compiti a cui la cooperazione è chiamata dall'ordinamento corporativo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 922
La disciplina innovatrice investe la stessa nozione di società, che risulta essenzialmente diversa da quella accolta nel codice civile del 1865. Nel codice civile del 1865 la società è un contratto, che produce soltanto un vincolo obbligatorio fra i contraenti: il legame sociale interno è irrilevante nei confronti dei terzi e non altera la condizione giuridica dei soci, come titolari dei beni, come contraenti e come parti in giudizio. Sono i soci in nome proprio che agiscono, che acquistano diritti e assumono obbligazioni rispondendo col loro patrimonio. Non esiste un patrimonio sociale autonomo; esistono beni in comunione o spettanti ad alcuno dei soci, destinati obbligatoriamente al conseguimento del fine della società, e per i quali la destinazione obbligatoria può essere distrutta dal socio che in contravvenzione alieni il bene o la quota, oppure dai terzi che ne facciano oggetto di esecuzione. Solo per le società di commercio esiste un'autonomia patrimoniale, come riflesso della personalità giuridica ad esse riconosciuta. L'oggetto della società poteva essere il più diverso: poteva riguardare l'esercizio in comune di un'attività economica o invece il godimento collettivo di determinati beni o dell'intero patrimonio o dei risultati delle attività dei singoli. Erano pertanto regolate le società universali di beni e di guadagni accanto alle società particolari, le società particolari di godimento accanto alle società particolari di esercizio. Nel sistema del nuovo codice la società è una forma di esercizio collettivo di un'attività economica produttiva e normalmente di un'attività economica organizzata durevolmente ad impresa. È questa la base essenziale di tutta la disciplina, la quale si ripercuote in ogni suo aspetto e ne giustifica le innovazioni. Tale concetto è enunciato chiaramente dall'art. 2247, che pone come oggetto della società l'esercizio in comune di un'attività economica; è ribadito nel successivo art. 2248 che esclude dalla disciplina della società le forme di godimento collettivo dei beni; risulta dalla stessa collocazione della disciplina della società nel libro del lavoro.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 923
L'art. 2247 definisce il contratto di società, fissandone, coerentemente alle concezioni da cui il legislatore muove, gli elementi essenziali: obbligo di conferimento, esercizio in comune di un'attività economica, divisione degli utili. Tale definizione corrisponde in parte a quella contenuta nell'art. 1697 del codice civile del 1865. L'oggetto della società rimane limitato al conseguimento di uno scopo economico, e permane il carattere lucrativo della società. Tuttavia lo scopo economico viene limitato all'esercizio di un'attività economica, escludendosi con ciò che possa consistere nel semplice godimento dei beni. L'obbligo dei contraenti non si fa più consistere nella messa in comunione di qualche cosa, ma nel conferimento. Si eliminano con ciò i dubbi che sorgevano dall'uso dell'espressione «comunione» in senso non tecnico e si enuncia quella idea che è alla base della nuova codificazione per cui i beni conferiti vengono a costituire un patrimonio autonomo. L'art. 2248, correlativamente alla nozione posta nell'articolo precedente, dichiara applicabili le norme della comunione al contratto che abbia per oggetto la costituzione di una comunione di cose a scopo di semplice godimento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 929