Art. 2265 c.c. — Patto leonino
E' nullo il patto con il quale uno o piu' soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
E' nullo il patto con il quale uno o piu' soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Collegamenti
Art. 2553 — Divisione degli utili e delle perdite
Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.…
Art. 2178 — Accrescimenti, prodotti, utili e spese
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi. E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore…
Art. 285 — Ripartizione degli utili e delle perdite
… costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma dell'articolo 278, gli utili e le perdite della societa' di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali. Tuttavia i comproprietari che non hanno…
Art. 2482-quater — Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci
In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite e' esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.…
Art. 2262 — Utili
Salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto.…
Art. 2473-bis — Esclusione del socio
L'atto costitutivo puo' prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilita' del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Per il resto, la disciplina sostanzialmente si adegua a quella della società civile secondo il codice del 1865; così per quanto riguarda la disciplina dei conferimenti (articoli 2253 a 2255); così per quanto riguarda l'amministrazione della società (articoli 2257 e 2258) e la posizione dell'amministratore nominato nel contratto sociale (art. 2259); così per quanto riguarda la determinazione della parte di ciascun socio negli utili e nelle perdite (articoli 2263 a 2265); così per quanto riguarda le cause di scioglimento della società (art. 2272). Non mancano anche in questo campo innovazioni, ma queste non riguardano tanto i principi, quanto invece il profilo sotto il quale il fenomeno è considerato: così si è preveduto il caso in cui i conferimenti non siano determinati nel contratto, ponendosi la presunzione che i soci siano tenuti a conferire in parti uguali quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2253); così si è disciplinata la materia della garanzia e del passaggio dei rischi nei conferimenti (articoli 2254 e 2255); così si sono precisati i diritti e gli obblighi degli amministratori (art. 2260); così nell'art. 2263 si è adottato un sistema parzialmente diverso da quello accolto dall'art. 1717 del codice del 1865 per la determinazione della parte dei soci negli utili e nelle perdite.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 933
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2265 · fonte su Normattiva