Art. 2268 c.c. — Escussione preventiva del patrimonio sociale
Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali puo' domandare, anche se la societa' e' in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva