Art. 2311 c.c. — Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto
[1]Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.
[2]Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.
[3]In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore puo' chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore puo' restare estraneo.
[4]Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva