Art. 243-bis c.c.Disconoscimento di paternita'

[1]L'azione di disconoscimento di paternita' del figlio nato nel matrimonio puo' essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.

[2]Chi esercita l'azione e' ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

[3]La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art243bis · fonte su Normattiva