Art. 243-bis c.c. — Disconoscimento di paternita'
[1]L'azione di disconoscimento di paternita' del figlio nato nel matrimonio puo' essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo.
[2]Chi esercita l'azione e' ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.
[3]La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva