Art. 2437-sexies c.c. — Azioni riscattabili
Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della societa' o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva