Art. 2497-septies c.c. — Coordinamento fra societa'
Le disposizioni del presente capo si applicano altresi' alla societa' o all'ente che, fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 2497-sexies, esercita attivita' di direzione e coordinamento di societa' sulla base di un contratto con le societa' medesime o di clausole dei loro statuti.
Testo vigente dal 29 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 179 su Normattiva