Art. 2500-septies c.c. — Trasformazione eterogenea da societa' di capitali
[1]Le societa' disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, societa' consortili, societa' cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.
[2]Si applica l'articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.
[3]La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilita' illimitata.
[4]La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega all'atto di fondazione o alla volonta' del fondatore.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva