Art. 2500-septies c.c.Trasformazione eterogenea da societa' di capitali

[1]Le societa' disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, societa' consortili, societa' cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

[2]Si applica l'articolo 2500-sexies, in quanto compatibile.

[3]La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilita' illimitata.

[4]La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega all'atto di fondazione o alla volonta' del fondatore.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2500septies · fonte su Normattiva