Art. 2545-novies c.c. — Modificazioni dell'atto costitutivo
[1]Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.
[2]La fusione e la scissione di societa' cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.
Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 177 su Normattiva