Art. 2552 c.c.Diritti dell'associante e dell'associato

[1]La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.

[2]Il contratto puo' determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta.

[3]In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu' di un anno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2552 · fonte su Normattiva