Art. 2562 c.c. — Affitto dell'azienda
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Invalidità del contratto di affitto di ramo d’azienda - Competenza della sezione specializzata in materia di impresa - Esclusione - Fondamento.
La domanda volta all'accertamento dell'invalidità del contratto di affitto di ramo d'azienda esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ex art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, non implicando alcuna verifica dell'esistenza o modificazione di rapporti societari o di negozi aventi quale oggetto diretto le partecipazioni sociali o i diritti ad esse inerenti.
Riguarda ancheart. 3 d.lgs. 168/2003
Precedenti: 659401-01, 659008-01
LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE Affitto d’azienda - Differenze rispetto alla locazione di immobile - Conseguenze - Esenzione ex art. 10 d.P.r. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Esclusione.
Nell'affitto di azienda, l'immobile che di essa fa parte non è considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni, legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà in ragione del conseguimento di un determinato fine produttivo, cosicché oggetto del contratto è il complesso produttivo unitariamente considerato e, pertanto, non si applica l'esenzione sancita dall'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le locazioni di immobili.
Riguarda ancheart. 10 Testo unico IVAart. 2555 Codice civileart. 1571 Codice civile
Precedenti: 657146-01, 596699-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
La domanda volta all'accertamento dell'invalidità del contratto di affitto di ramo d'azienda esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa ex art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, non implicando alcuna verifica dell'esistenza o modificazione di rapporti societari o di negozi aventi quale oggetto diretto le partecipazioni sociali o i diritti ad esse inerenti.
Rv. 677135-01
Nell'affitto di azienda, l'immobile che di essa fa parte non è considerato nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni, legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà in ragione del conseguimento di un determinato fine produttivo, cosicché oggetto del contratto è il complesso produttivo unitariamente considerato e, pertanto, non si applica l'esenzione sancita dall'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per le locazioni di immobili.
Rv. 676273-01
Collegamenti
Art. 184 — Contratto di affitto di azienda
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo…
Art. 33 — Conversione in affitto richiesta da più concessionari
Nella ipotesi di aziende pluripoderali di cui all'articolo 32 e nel caso in cui un'unica azienda agricola od un'unica proprieta' fondiaria siano suddivise in piu' appezzamenti di terreno ciascuno dei quali sia oggetto di un autonomo contratto associativo, qualora…
Art. 2557 — Divieto di concorrenza
… di astenersi dalla concorrenza in limiti piu' ampi di quelli previsti dal comma precedente e' valido, purche' non impedisca ogni attivita' professionale dell'alienante. Esso non puo' eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto e' indicata…
Art. 104-bis — Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda
Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente…
Art. 79 — Contratto di affitto d'azienda
Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, …
Art. 212 — Affitto dell'azienda o di suoi rami
Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 213, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In altre legislazioni si è creduto di venire incontro ad una esigenza del commercio facilitando il ricorso al credito mediante la costituzione in pegno dell'azienda con disposizioni necessariamente complesse. Non si è creduto di seguire l'esempio. Invero il facilitare all'imprenditore dissestato il ricorso al credito mediante la creazione di un privilegio, che potrebbe assorbire tutte le garanzie dei precedenti creditori, non può che essere fonte di abusi. Il titolare dell'azienda potrà quindi ricorrere al credito solo mediante la concessione di quelle garanzie che sono consentite in relazione ai vari elementi costituenti l'azienda, e nelle forme per ognuno di essi prescritte dalla legge. In materia di usufrutto dell'azienda è bastata una sola norma per sancire gli obblighi fondamentali dell'usufruttuario, affinchè in particolare evidenza risultasse sopratutto l'obbligo della conservazione del valore d'avviamento (art. 2561). All'obbligo di non concorrenza a carico del proprietario provvede già l'art. 2557, quarto comma. Secondo conformi principi è regolato l'affitto dell'azienda con le norme di rinvio poste dall'art. 2562.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1040
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2562 · fonte su Normattiva