Art. 2575 c.c. — Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva