Art. 260 c.c.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151)).
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FILIAZIONE - FILIAZIONE ILLEGITTIMA - COD. CIV., ART. 260 - GENITORE TENUTO AL MANTENIMENTO, ALL'EDUCAZIONE E ALLA ISTRUZIONE DEL FIGLIO ADULTERINO - NON GLI E' RICONOSCIUTO L'ESERCIZIO DELLA PATRIA POTESTA' - NON E' VIOLATO L'ART. 30, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata - in riferimento all'art. 30 Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260 del codice civile, nella parte in cui tale norma attribuisce l'esercizio della patria potesta' "soltanto al genitore che ha riconosciuto il figlio minore". Invero, per quanto attiene al genitore del figlio adulterino, l'affermata estensione nei suoi confronti dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, non puo' anche implicare attribuzione della patria potesta': la quale, rispetto all'obbligo anzidetto, e' logicamente autonoma, onde ne' da esso e' necessariamente presupposta ne' con esso necessariamente coincide.
MATRIMONIO - PRINCIPIO DELL'EGUAGLIANZA GIURIDICA E MORALE DEI CONIUGI - ESERCIZIO DELLA PATRIA POTESTA' SUI FIGLI NATURALI - INAPPLICABILITA' DEL SUDDETTO PRINCIPIO COSTITUZIONALE.
La norma dell'art. 260, comma secondo, del Codice civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non contrasta con il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, stabilito dall'art. 29 della Costituzione: dal momento, infatti, che i genitori naturali non costituiscono una famiglia e tanto meno una famiglia legittima, tale norma costituzionale non e' applicabile in siffatta ipotesi.
EGUAGLIANZA - EGUAGLIANZA TRA GENITORI NATURALI - ATTRIBUZIONE DELLA PATRIA POTESTA' AL PADRE - NON ARBITRARIETA'.
La norma dell'art. 260, secondo comma, del Cod. civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non viola l'art. 3 della Costituzione poiche' la statuizione adottata dal legislatore non appare arbitraria. Infatti, considerato pericoloso per i figli l'esercizio collegiale della patria potesta' laddove non esiste neanche l'unita' familiare, non si poteva che attribuirlo ad uno dei genitori, salvo a sostituirlo con l'altro o comunque a prevedere l'intervento del giudice "se l'interesse del figlio lo esige" (art. 260, comma terzo).
FIGLI NATURALI - ATTRIBUZIONE DELLA PATRIA POTESTA' AL PADRE - OBBLIGO DI ENTRAMBI I GENITORI DI MANTENERE, EDUCARE E ISTRUIRE I FIGLI - COMPATIBILITA'.
Le norme dell'art. 260, secondo comma, del codice civile, la quale stabilisce che, se un figlio naturale e' riconosciuto da entrambi i genitori, i diritti derivanti dalla patria potesta' sono esercitati di regola dal padre non viola l'art. 30 della Costituzione (peraltro non richiamato nell'ordinanza di rinvio): il diritto-dovere dei genitori naturali di mantenere, educare e istruire i figli non significa che, sempre, esso debba esercitarsi da entrambi e che, in caso di dissenso, debba intervenire il giudice.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla ed…
ECLI:IT:COST:1974:121 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo comma, del Codice civile, proposta, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1966. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AV…
ECLI:IT:COST:1966:71 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 780
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 15140 ---------------- AGGIORNAMENTO (40) La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 239, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge non puo' essere piu' pronunziata la nullita' prevista dall'abrogato…
Art. 152
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 153
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 198
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 575
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In relazione alla modificazione apportata all'articolo 252, anche nel capoverso dell'art. 256, a proposito del riconoscimento del figlio adulterino mediante testamento, è stato precisato che ai fini della validità del riconoscimento lo scioglimento del matrimonio deve essere già avvenuto al tempo in cui è fatto il testamento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 141
Era stato suggerito di far menzione nello stesso articolo, oltre che dei diritti, anche dei doveri dei genitori verso la prole naturale riconosciuta. Ciò non è sembrato necessario, perchè i doveri del genitore naturale sono previsti e disciplinati in una disposizione a sè. Tuttavia, per porre in maggior rilievo la contrapposizione tra i poteri e gli obblighi sono state collocate una dopo l'altra le disposizioni che rispettivamente li contemplano (articoli 260 e 261), che nel progetto avevano una diversa sistemazione, integrandosi la seconda disposizione per affermare anche qui che l'educazione e l'istruzione debbono essere conformi ai principi della morale e al sentimento nazionale fascista.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 142
È stato proposto di ammettere l'impugnazione per difetto di veridicità da parte dell'autore del riconoscimento solo nell'ipotesi in cui costui abbia agito in buona fede. Ma una tale limitazione, pur risolvendosi in una specie di sanzione contro il dichiarante di mala fede, avrebbe violato il principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere indipendentemente dal comportamento subbiettivo di chi abbia fatto il riconoscimento. Del resto, sotto l'impero del vecchio codice, la dottrina prevalente ha ritenuto che non sia di ostacolo all'impugnativa da parte dell'autore il mendacio del riconoscimento. In conformità delle proposte pervenute è stata soppressa la norma del progetto, che ammetteva a provare il difetto di veridicità con qualsiasi mezzo, perchè come si è già accennato, nel silenzio della legge, non è dato all'interprete stabilire alcuna limitazione alla prova.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 143
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art260 · fonte su Normattiva