Art. 2612 c.c.Iscrizione nel registro delle imprese

[1]Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attivita' con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

[2]L'estratto deve indicare:

  • 1)la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
  • 2)il cognome e il nome dei consorziati;
  • 3)la durata del consorzio;
  • 4)le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
  • 5)il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

[3]Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2612 · fonte su Normattiva