Art. 265 c.c.Impugnazione per violenza

[1]Il riconoscimento puo' essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza e' cessata.

[2]Se l'autore del riconoscimento e' minore, l'azione puo' essere promossa entro un anno dal conseguimento dell'eta' maggiore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art265 · fonte su Normattiva