Art. 2684 c.c. — Atti soggetti a trascrizione
Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644:
- 1)i contratti che trasferiscono la proprieta' o costituiscono la comunione;
- 2)i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto;
- 3)gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
- 4)le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;
- 5)i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprieta' o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti;
- 6)le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva