Art. 2684 c.c.Atti soggetti a trascrizione

Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644:

  • 1)i contratti che trasferiscono la proprieta' o costituiscono la comunione;
  • 2)i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto;
  • 3)gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
  • 4)le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;
  • 5)i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprieta' o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti;
  • 6)le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2684 · fonte su Normattiva