Art. 2810 c.c.Oggetto dell'ipoteca

[1]Sono capaci d'ipoteca:

  • 1)i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
  • 2)l'usufrutto dei beni stessi;
  • 3)il diritto di superficie;
  • 4)il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.

[2]Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.

[3]Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2810 · fonte su Normattiva