Art. 2842 c.c. — Variazione del domicilio eletto
[1]E' in facolta' del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.
[2]Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione.
[3]La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva