Art. 2872 c.c.Modalita' della riduzione

[1]La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale e' stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni.

[2]Questa restrizione puo' aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2872 · fonte su Normattiva