Art. 2878 c.c.Cause di estinzione

L'ipoteca si estingue:

  • 1)con la cancellazione dell'iscrizione;
  • 2)con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art. 2847;
  • 3)con l'estinguersi dell'obbligazione;
  • 4)col perimento del bene ipotecato, salvo quanto e' stabilito dall'art. 2742;
  • 5)con la rinunzia del creditore;
  • 6)con lo spirare del termine a cui l'ipoteca e' stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;
  • 7)con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2878 · fonte su Normattiva