Art. 2889 c.c.Facolta' di liberare i beni dalle ipoteche

[1]Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non e' personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facolta' di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

[2]Tale facolta' spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purche' nel termine di trenta giorni proceda in conformita' dell'articolo che segue.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2889 · fonte su Normattiva