Art. 2905 c.c.Sequestro nei confronti del debitore o del terzo

[1]Il creditore puo' chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

[2]Il sequestro puo' essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2905 · fonte su Normattiva