Art. 354 c.c.Tutela affidata a enti di assistenza

[1]La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, puo' essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi e' ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

[2]E' tuttavia in facolta' del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entita' dei beni o altre circostanze lo richiedono.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art354 · fonte su Normattiva