Art. 450 c.c.Pubblicita' dei registri dello stato civile

[1]I registri dello stato civile sono pubblici.

[2]Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

[3]Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art450 · fonte su Normattiva