Art. 47 c.c. — Elezione di domicilio
[1]Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
[2]Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
[1]Si puo' eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
[2]Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) Competenza per materia - Duplice declinatoria di due giudici diversi successivamente adìti - Regolamento di competenza con oggetto limitato alla sola richiesta di radicare la competenza dinanzi al giudice della riassunzione - Ammissibilità - Riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente - Applicazione della regola di cui all’art. 44 c.p.c. - Possibilità per il giudice della nuova riassunzione di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione.
Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione 87 <!-- pag. 88 --> dell'oggetto alla richiesta di dichiarare radicata la competenza davanti al giudice della riassunzione, a seguito della preclusione di ogni discussione sulla competenza per effetto del mancato esercizio del potere di conflitto; b) ove il regolamento non sia proposto ed invece il giudizio sia riassunto davanti al giudice dichiarato competente, opera la regola generale dell'art. 44 c.p.c. per cui l'incompetenza dichiarata e la competenza del detto giudice sono indiscutibili, sicché il giudice della nuova riassunzione non ha il potere di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., assumendo che, secondo il criterio della materia o del territorio inderogabile, la controversia è soggetta alla competenza del giudice declinante o di altro giudice, di modo che il conflitto elevato è inammissibile.
Riguarda ancheart. 44 Codice civileart. 45 Codice civileart. 50 Codice civile
Precedenti: 671804-01, 650298-01, 672482-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione 87 <!-- pag. 88 --> dell'oggetto alla richiesta di dichiarare radicata la competenza davanti al giudice della riassunzione, a seguito della preclusione di ogni discussione sulla competenza per effetto del mancato esercizio del potere di conflitto; b) ove il regolamento non sia proposto ed invece il giudizio sia riassunto davanti al giudice dichiarato competente, opera la regola generale dell'art. 44 c.p.c. per cui l'incompetenza dichiarata e la competenza del detto giudice sono indiscutibili, sicché il giudice della nuova riassunzione non ha il potere di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., assumendo che, secondo il criterio della materia o del territorio inderogabile, la controversia è soggetta alla competenza del giudice declinante o di altro giudice, di modo che il conflitto elevato è inammissibile.
Rv. 673738-01
Collegamenti
Art. 582 — Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario
178 L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio…
Art. 77 — Rappresentanza del procuratore e dell'institore
Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. Tale potere …
Art. 161 — Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni
… certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 …
Art. 34 — Durata e composizione
… dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto. 27 Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi …
Art. 28 — Patrocinio
… ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le…
Art. 141 — Notificazione presso il domiciliatario
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio puo' essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualita' di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione. Quando l'elezione di domicilio…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il ripristino dell'istituto della residenza ha indotto a rivedere la formula dell'art. 50 del progetto al fine di coordinarla con le nuove disposizioni. E, poichè non può parlarsi logicamente di residenza nei confronti delle persone giuridiche, si è ritenuto necessario esprimere il principio che, nei riguardi di queste, non può aversi che un concetto unico di sede, al quale deve farsi riferimento in tutti i casi in cui la legge ricolleghi determinati effetti all'istituto del domicilio ovvero a quello della residenza. È stata eliminata nella nozione di sede la indicazione che debba trattarsi di sede «centrale» o di sede «principale della amministrazione» come era stato suggerito, perchè entrambe le formule sono di significato incerto. Poichè l'ente deve necessariamente avere una sede risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto e soggetta a pubblicità, è bene che solo a questa i terzi facciano riferimento, tanto più che i suoi mutamenti sono poi facilmente controllabili, perchè importano una modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto. Ciò risulta dal testo dell'art. 34, in cui sono prevedute, come ipotesi distinte, l'obbligo di registrare il trasferimento della sede e l'istituzione delle sedi secondarie. Non si è peraltro creduto di aderire alla proposta di mantenere i terzi vincolati alla sede risultante dal registro e di non permettere loro di considerare come sede della persona giuridica un luogo diverso, anche se in questo sia stabilita la sede effettiva. Il timore che, in tal modo, si svaluti il sistema della pubblicità, fissati dagli articoli 33 e 34 non è fondato. Siffatta possibilità data ai terzi non contraddice a quella che è la funzione della pubblicità. La diversità fra sede effettiva e sede registrata implica necessariamente che sia stata omessa la pubblicazione del cambiamento di sede; ora il comma 20 dell'art. 46 stabilisce che il fatto, del quale è stata omessa la pubblicazione, non può essere opposto ai terzi, mentre non impedisce a questi ultimi di poterlo invocare in loro favore. Il comma anzidetto si risolve, quindi, in un rafforzamento del sistema di pubblicità voluto dalla legge, in quanto costituisce una spinta, per gli organi delle persone giuridiche, a far registrare tempestivamente i mutamenti della sede. Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta. DELL'ASSENZA.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 68
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art47 · fonte su Normattiva