Art. 481 c.c. — Fissazione di un termine per l'accettazione
Chiunque vi ha interesse puo' chiedere che l'autorita' giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredita'. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva