Art. 608 c.c.Ritiro di testamento segreto od olografo

[1]Il testamento segreto e il testamento olografo che e' stato depositato possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano.

[2]A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale e' sottoscritto dal testatore, da due testimoni e dal notaio; se il testatore non puo' sottoscrivere, se ne fa menzione.

[3]Quando il testamento e' depositato in un pubblico archivio, il verbale e' redatto dall'archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall'archivista medesimo.

[4]Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all'atto di consegna o di deposito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art608 · fonte su Normattiva