Nell'art. 626, a proposito del motivo illecito, ho apportato la medesima variante introdotta per l'errore. Considerando, infatti, che un'esplicita enunciazione del motivo illecito è per lo meno assai rara e che, d'altra parte, non si poteva, per ovvie ragioni di certezza dei rapporti e per evitare impugnazioni infondate o comunque affidate all'esito di incerte prove testimoniali, rinunziare alla circostanza che il motivo risultasse dal testamento, ho ritenuto opportuno ammettere la nullità della disposizione quando il motivo illecito risulti comunque, e quindi anche implicitamente, dal contenuto del testamento. Un criterio analogo ho seguito per il motivo illecito nelle donazioni.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 305
Il criterio del progetto definitivo, il quale consentiva l'azione per svelare la fiducia testamentaria soltanto nel caso che la disposizione venisse impugnata come fatta a favore delle persone fisiche incapaci indicate negli articoli da 134 a 140 del progetto stesso, ha suscitato seri dubbi. È stata manifestata la giusta preoccupazione che, per effetto di questa limitata deroga al divieto di svelare la fiducia, venisse a mancare allo Stato l'arma necessaria per colpire di nullità i lasciti in favore di enti non riconoscibili o in genere di persone giuridiche che non possono acquistare. Rendendomi conto dei motivi di ordine politico che hanno ispirato questo rilievo, non ho esitato ad aggiungere nella disposizione un apposito capoverso, per stabilire che il divieto di provare la fiducia non si applica al caso in cui l'istituzione di erede o il legato vengono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci. Nella formula che a tal fine ho adottata mi sono attenuto a quella del capoverso dell'art. 829 del codice del 1865, in base al quale la giurisprudenza, sempre sensibile alle esigenze pratiche, ha potuto, quando ciò era necessario, giungere al risultato di comprendere tra gli incapaci contemplati nel capoverso dell'art. 829 anche gli enti di fatto non riconoscibili. A proposito della norma, che ho teste illustrata, debbo segnalare un punto sul quale ho creduto di dissentire da una proposta fattami. Si sarebbe voluto stabilire che nel caso di lasciti per interposta persona a favore d'incapaci fosse legittimato ad agire per far dichiarare la nullità delle disposizioni anche il pubblico ministero. Ora non vi ha dubbio che il pubblico ministero possa agire quando trattasi di nullità fondate su motivi di ordine pubblico; invece una disposizione come quella proposta, che conferisse in termini generali l'azione al pubblico ministero in tutti i casi d'incapacità a ricevere, sarebbe eccessiva. Se si considera, infatti, che in alcune ipotesi l'incapacità è stabilita per la tutela degli interessi di determinati soggetti (ad esempio l'incapacità dei figli naturali nell'interesse dei discendenti legittimi, l'incapacità del Coniuge del binubo nell'interesse dei figli di primo letto), si rende manifesta l'inopportunità di conferire in ogni caso l'azione al pubblico ministero, per queste considerazioni mi sono astenuto dal dettare norme sulla legittimazione all'azione di nullità. Ho poi, per ragioni di coordinamento con l'art. 2034, aggiunto nell'ultimo comma che l'irripetibilità è esclusa quando la disposizione è stata eseguita da un incapace.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 306
L'articolo che regola la validità delle disposizioni per l'anima ha dato luogo ad ampie e vive discussioni che si sono concluse nelle tre seguenti principali proposte: a) conferire al pubblico ministero l'azione per l'adempimento delle disposizioni per l'anima, quando nessuna persona è stata designata per l'esecuzione o quando la persona designata trascura di fare eseguire la disposizione; b) conferire l'azione, sempre nelle medesime ipotesi, anche all'autorità religiosa competente; c) attribuire all'autorità giudiziaria la potestà di moderare in qualunque tempo l'onere delle disposizioni. Dopo matura riflessione mi sono indotto a non accogliere tali proposte. Come ho rilevato a proposito della fiducia testamentaria, l'azione del pubblico ministero non sarebbe giustificata fuori della cerchia degli interessi di schietto carattere pubblico, tra i quali non sembra potersi far rientrare l'interesse attinente all'adempimento delle disposizioni per l'anima, che provvedono unicamente a esigenze spirituali del testatore e sono ammesse dalla legge per rispetto alla coscienza religiosa dei singoli. Mi è sembrato poi pericoloso attuare una recezione nel diritto statuale degli ordinamenti delle diverse religioni, abilitando all'azione l'autorità religiosa competente. In definitiva la disciplina data dal nuovo codice alle disposizioni per l'anima, pur non identificando queste con l'onere, com'è chiarito dalla formulazione del testo coordinato, si ispira allo schema giuridico generale dell'onere nelle disposizioni monis causa. È quindi evidente che, se la disposizione per l'anima è congegnata in maniera che vi sia un interessato ad agire, l'adempimento di essa sarà coercibile come qualsiasi altro onere; in caso diverso costituirà un'obbligazione, cui adempimento resterà rimesso alla coscienza dell'erede o del legatario onerato. Tuttavia il testatore ha facoltà di designare una persona che curi l'esecuzione della disposizione anche nel caso in cui manchi un interessato a richiederne l'adempimento. Questi concetti, già affermati nel progetto definitivo, sono ancora più chiaramente espressi dalle precisazioni e integrazioni apportate al testo dell'art. 629. Quanto poi alla terza proposta, intesa a conferire all'autorità giudiziaria un potere moderatore dell'onere delle disposizioni per l'anima, un duplice ordine di considerazioni mi ha indotto a dissentire. Si sarebbe anzitutto creata senza necessità una inopportuna ingerenza del potere statuale nella sfera di competenza degli ordinamenti dei culti; inoltre si sarebbero assoggettate, senza un apprezzabile motivo, le disposizioni per l'anima a un regime giuridico eccezionale rispetto a quello che regola tutte le disposizioni modali anche se consistenti in prestazioni di carattere perpetuo. Un'altra proposta tendeva a stabilire espressamente che restano salve le norme che regolano le fondazioni di culto. Ma una siffatta riserva mi è sembrata del tutto superflua, perchè l'ambito delle fondazioni di culto, che presuppongono la creazione della persona giuridica, nettamente si distingue, senza possibilità di dubbi, da quello delle disposizioni per l'anima, che sono invece considerate in quest'articolo analoghi alle istituzioni sub modo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 307