Art. 70 c.c.Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza

[1]Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e' devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione.

[2]Coloro ai quali e' devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art70 · fonte su Normattiva