Art. 73 c.c.Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta

[1]Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne e' provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita' e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando e' ancora dovuto, o i beni nei quali esso e' stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

[2]Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art73 · fonte su Normattiva